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Decreto legge 10.05.2023, n. 51

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (G.U. 10.05.2023, n. 108)

Capo II - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Art. 6 quater - Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno».