Decreto legge 10.05.2023, n. 51
Capo II - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.
2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della citata legge n. 240 del 2010, le commissioni nazionali istituite per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni nazionali è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.
3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.
4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.