Nota M.I.M. 11.05.2023, prot. n. 15531
Prove INVALSI per candidati detenuti, sottoposti a restrizioni della libertà personale o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile - percorsi di secondo livello, terzo periodo didattico (articolo 4, comma 1, lett. b, e comma 3, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263).
1. Premessa
La presente nota, condivisa con i competenti Uffici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, a seguito di una valutazione comune relativa alla tematica in oggetto, intende fornire indicazioni operative in relazione allo svolgimento delle prove INVALSI nei percorsi di II livello, III periodo didattico, funzionanti presso le sezioni carcerarie (articolo 4, comma 1, lett. b, e comma 3, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263).
Come noto, il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. b), e dell'articolo 14, comma 3, stabilisce che gli studenti frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado devono aver sostenuto le prove INVALSI quale requisito di ammissione all'esame conclusivo del II ciclo di istruzione.
In conformità con le previsioni normative del decreto richiamato, per il corrente anno scolastico 2022-2023, gli studenti che frequentano i percorsi di secondo livello, III periodo didattico, compresi gli studenti che si trovano in istituti di pena, dovranno svolgere le prove INVALSI previste per Italiano, Matematica e Inglese (prova di reading e listening) nella finestra temporale prevista per la sessione suppletiva dal 22 maggio al 5 giugno 2023.
Tali prove saranno somministrate in forma cartacea e l'esito delle stesse non condizionerà l'ammissione dei candidati all'esame di Stato conclusivo del II ciclo e la relativa valutazione finale, ritenendosi sufficiente lo svolgimento di tutte e tre le prove ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di cui trattasi.
A tal fine, ad integrazione delle istruzioni già fornite dall'INVALSI, in merito allo svolgimento delle prove, alle quali si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e disponibili nell'Area Prove riservata del portale INVALSI al seguente link https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso si ritiene necessario, in relazione ai candidati adulti detenuti o comunque sottoposti a restrizioni della libertà personale, nonché ai candidati sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, assicurare la possibilità di svolgere, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, le prove INVALSI, anche in presenza di situazioni che rendano difficile la somministrazione delle prove di italiano, matematica e inglese nella finestra temporale sopra indicata, a causa ad esempio di un allontanamento dalla sezione carceraria ovvero - nel caso di adulti o minori in area penale esterna - dalla sede scolastica frequentata, a seguito di trasferimento, sottoposizione agli arresti domiciliari, scarcerazione a qualsiasi titolo, altri eventi incompatibili collegati allo stato di detenzione.
In relazione agli ultimi casi richiamati, in via eccezionale e per motivate esigenze, come specificato nel successivo riquadro nel paragrafo 2, le prove in oggetto potranno essere somministrate oltre il periodo indicato, e, comunque, entro e non oltre la data del 16 giugno 2023.
In tale ultima ipotesi, ciascun istituto scolastico osserverà le procedure relative alla richiesta di svolgimento delle prove nella sessione suppletiva, accedendo all'Area Prove riservata del portale INVALSI, disponibile al seguente link, https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso in cui è, altresì, già presente il manuale completo che illustra tutte le procedure da seguire per effettuare le prove, che saranno somministrate da un docente individuato dal Dirigente scolastico, anche in eventuale raccordo con la Commissione didattica, di cui all'art. 41, comma 6, D.P.R. 230/2000.
Alla luce di quanto sopra riportato, si forniscono, quindi, le seguenti indicazioni di dettaglio relative ad alcuni casi particolari.
2. Candidati adulti frequentanti percorsi di secondo livello, terzo periodo didattico
Situazione | Autorità competente afferente al Ministero della Giustizia / istituto o servizio che ha in carico il candidato | indicazioni |
---|---|---|
a) Candidato detenuto, trasferito ad altro istituto penitenziario | Istituto penitenziario di destinazione | Il candidato svolge le prove INVALSI nell'istituto penitenziario di destinazione, nella sessione suppletiva o, in via eccezionale, entro e non oltre la data del 16 giugno 2023 nelle modalità sopra indicate, anche qualora nell'istituto penitenziario di destinazione non sia attivo un percorso di secondo livello del medesimo indirizzo di studi già frequentato |
b) Candidato già detenuto, poi sottoposto agli arresti domiciliari | Autorità giudiziaria procedente | Previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, il candidato può sostenere le prove INVALSI presso la sede extracarceraria dell'istituto scolastico già frequentato durante la detenzione, nella sessione suppletiva o, in via eccezionale, entro e non oltre la data del 16 giugno 2023 nelle modalità sopra indicate. In occasione dell'uscita dal carcere, il candidato deve essere opportunamente informato dal Funzionario Giuridico Pedagogico dell'Istituto penitenziario circa la suddetta possibilità. |
c) Candidato condannato e sottoposto a misure alternative alla detenzione: affidamento in prova, detenzione domiciliare | Ufficio Esecuzione Penale Esterna | Qualora non sia stato possibile l'inserimento in un percorso d'istruzione ordinario extracarcerario (come nel caso in cui le misure alternative siano intervenute in prossimità della sessione suppletiva delle prove INVALSI, o nella provincia di destinazione non sia presente l'indirizzo di studi di secondo livello già frequentato), il candidato, previa autorizzazione del Giudice di sorveglianza, sostiene le prove INVALSI presso la sede extracarceraria dell'istituto scolastico già frequentato durante la detenzione, nella sessione suppletiva o, in via eccezionale, entro e non oltre la data del 16 giugno 2023, nelle modalità sopra indicate. Il candidato deve essere opportunamente informato dall'assistente sociale presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna circa la suddetta possibilità |
d) Candidato condannato e sottoposto a misure alternative alla detenzione: semilibertà. | Istituto penitenziario e Ufficio Esecuzione Penale Esterna | Il candidato sostiene le prove INVALSI in carcere, previa autorizzazione del Giudice di sorveglianza, nella sessione suppletiva o, in via eccezionale, entro e non oltre la data del 16 giugno 2023, nelle modalità sopra indicate. |
e) Candidato scarcerato per fine pena | Qualora non sia stato possibile l'inserimento in un percorso d'istruzione ordinario extracarcerario (come nel caso in cui la scarcerazione sia intervenuta in prossimità della sessione suppletiva delle prove INVALSI o nella provincia di destinazione non sia presente l'indirizzo di studi di secondo livello già frequentato), il candidato sostiene le prove INVALSI presso la sede extracarceraria dell'istituto scolastico già frequentato durante la detenzione nella sessione suppletiva o, in via eccezionale, entro e non oltre la data del 16 giugno 2023, nelle modalità sopra indicate. In occasione della scarcerazione il candidato deve essere opportunamente informato dal Funzionario Giuridico Pedagogico dell'Istituto penitenziario circa le suddette possibilità. |
3. Candidati in carico ai servizi minorili della Giustizia frequentanti percorsi di secondo livello, terzo periodo didattico
Anche ai candidati, minori o giovani adulti, detenuti o comunque sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, frequentanti percorsi di secondo livello, terzo periodo didattico, si intendono applicabili, ove pertinenti, le medesime indicazioni sopra fornite per i candidati adulti, con le seguenti precisazioni.
Nel caso dei candidati sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, i servizi del Ministero della Giustizia che hanno in carico tali candidati sono gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni presso i Centri per la Giustizia Minorile, nonché - per i detenuti - gli Istituti Penali per Minorenni. Le autorizzazioni eventualmente occorrenti devono essere richieste all'Autorità Giudiziaria Minorile competente.
Qualora il minore o giovane adulto detenuto venga a qualunque titolo scarcerato in tempo utile, sarà in ogni caso privilegiata una nuova iscrizione presso l'istituzione scolastica territorialmente competente in relazione al nuovo domicilio. In tal caso, dovrà essere assicurato l'accompagnamento da parte dei competenti uffici dell'Istituto Penale per Minorenni di provenienza e dell'Ufficio di Servizio Sociale che ha in carico lo studente, nonché il rilascio del nulla osta alla nuova iscrizione e ogni opportuno passaggio di informazioni tra le Istituzioni scolastiche coinvolte, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del Patto Formativo Individuale.
Laddove lo studente abbia concluso a qualunque titolo il percorso penale, l'Ufficio di Servizio Sociale Minorile curerà altresì il passaggio di consegne con il competente Servizio Sociale territoriale, al fine di garantire la possibilità di svolgimento delle prove INVALSI.
Analogamente si dovrà procedere nel caso dello studente in Area Penale Esterna che venga trasferito in altro territorio per ragioni connesse con il procedimento giudiziario (ad es. per collocamento in comunità), qualora tale trasferimento avvenga in tempi utili per una nuova iscrizione presso l'istituzione scolastica territorialmente competente.
Qualora, invece, la scarcerazione o il trasferimento in altro territorio per ragioni connesse con il procedimento giudiziario intervenga in prossimità della data prova, lo studente sostiene le prove Invalsi - previa autorizzazione, ove occorrente, dell'Autorità Giudiziaria Minorile - in presenza, presso una sede extracarceraria dell'istituto scolastico già frequentato durante la detenzione.
Nel caso dei candidati detenuti a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, l'ipotesi di trasferimento in altro Istituto Penale per Minorenni è da considerarsi residuale, in quanto, a garanzia del diritto alla continuità e al completamento del percorso formativo, tali trasferimenti sono di norma evitati, salvo casi eccezionali. Qualora tale ipotesi dovesse comunque verificarsi, si applicano le indicazioni già fornite per i candidati adulti di cui al § 2), lettera a).
4. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI relativamente ai candidati detenuti, ivi compresi quelli in istituti penali minorili, che sostengono l'esame di Stato conclusivo del II ciclo in qualità di candidati esterni presso le istituzioni scolastiche dei corsi "diurni"
Come noto, il D. lgs. n. 62/2017, richiamato in premessa nella presente Nota, detta disposizioni, all'art. 14, "Ammissione dei candidati esterni", sulle condizioni di ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione. In particolare, al comma 3, ultimo periodo, specifica che per i candidati esterni l'ammissione all'esame di Stato è subordinata allo svolgimento delle prove INVALSI presso la medesima istituzione scolastica in cui sosterranno l'esame di Stato.
Si richiamano, altresì, le disposizioni impartite con nota prot. n. 24344 del 23 settembre 2022, avente ad oggetto "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione", laddove si precisa, al paragrafo 2A "Modalità", che "le domande di partecipazione all'esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all'allegato 2. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2022. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall'Ufficio scolastico regionale."
Giova, inoltre, ricordare in questa sede che l'Ordinanza ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023, concernente "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023", stabilisce, all'art. 8, "Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica", che "I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in modalità sincrona provvedendo alla relativa vigilanza."
Ciò posto, in relazione ai candidati detenuti, ivi compresi quelli in istituti penali minorili, che sostengono l'esame di Stato conclusivo del II ciclo in qualità di candidati esterni presso le istituzioni scolastiche dei corsi "diurni", le prove INVALSI saranno effettuate in modalità cartacea nella
sessione suppletiva (22 maggio / 5 giugno 2023) o, in via eccezionale, entro e non oltre la data del 16 giugno 2023. Provvede all'organizzazione l'istituzione scolastica cui i candidati sono stati assegnati per l'effettuazione dell'esame di Stato, in raccordo con l'istituto detentivo di riferimento. Analogamente allo svolgimento dell'esame di Stato le prove si svolgono, di norma, al di fuori della sede scolastica, fatte salve diverse congiunte determinazioni delle istituzioni sopra citate.
Si ricorda, infine, che, ai sensi della medesima Ordinanza sopra citata, all'art. 4, "Candidati esterni", comma 5, lettera a), non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti.
Eventuali ulteriori casi particolari non specificati nella casistica sopra descritta o casi da cui emergano condizioni di impossibilità allo svolgimento delle prove INVALSI, anche per motivi straordinari di sicurezza, connessi al regime carcerario, potranno essere segnalati alla scrivente Direzione, con congruo e opportuno anticipo, e saranno trattati dalla stessa, in collaborazione con gli altri uffici competenti, al fine di una loro positiva risoluzione.