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Decreto M.I.M. 07.03.2023, n. 44

Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2022, di cui all'articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

Art. 4 - Modalità di ripartizione delle borse di studio

1. La somma di euro 39,7 milioni, iscritta nel conto dei residui per l'anno 2023 sul Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio" - cap. 1527/1, è ripartita tra le Regioni come da Tabella A allegata, secondo i seguenti criteri

a) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dall'indagine EU-SILC (ISTAT) riferita all'anno 2020;

b) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell'anno scolastico 2021/2022, come risultanti al sistema informativo del Ministero.

2. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, con un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle stesse Regioni.

3. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il termine del 30 giugno 2023.

4. Le borse di studio sono progressivamente erogate dal Ministero, a partire dal 1° settembre 2023, sulla base della ricezione di ciascun elenco di cui al precedente comma 3.

5. L'erogazione avviene secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, ovvero, se necessario, anche mediante il sistema dei bonifici domiciliati.

6. L'avente diritto o, qualora minore, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità presso qualsiasi ufficio postale.