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Decreto M.I.M. 07.03.2023, n. 44

Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2022, di cui all'articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

Formula iniziale

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che, all'art. 9 comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, prot. n. 292 recante "Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata "IoStudio" ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63", con il quale sono state revisionate le disposizioni in coerenza con il mutato quadro giuridico di riferimento e sono state implementate le funzionalità operative associate alla Carta dello Studente al fine di favorire il previsto potenziamento della stessa;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che, nell'apportare alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'art. 6 dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, con il quale è stato individuato il valore ISEE per l'accesso alla borsa di studio per gli studenti universitari, confermato dal decreto ministeriale 4 maggio 2016, n. 294;

Ritenuto che i criteri ed i limiti di cui ai predetti decreti ministeriali, ancorché riferiti all'omologo beneficio in ambito universitario, continuino ad essere parametro di riferimento per l'erogazione del beneficio in esame;

Considerato che lo stanziamento di euro 39.700.000,00, per l'anno finanziario 2022, previsto sul capitolo n. 1527/1 "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio" conseguente ai sopra citati provvedimenti di ripartizione ed assegnazione delle risorse del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022, risulta conservato per l'anno 2023 nel conto dei residui;

Visti i risultati dell'ultima indagine ISTAT "EU-SILC" disponibile sulle condizioni di vita delle famiglie, riferita all'anno 2020;

Vista la nota n. 1772 del 17 gennaio 2023 con la quale il Dipartimento degli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAR) ha convocato per il giorno 2 febbraio 2023 una riunione tecnica per l'esame dello schema del presente decreto, tramesso con nota n. 4657 del 16 gennaio 2023 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la nota DAR n. 4446 del 10 febbraio 2023 con la quale, nel trasmettere la corrispondenza inviata al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze (note MEF_GAB n. 5913 del 9 febbraio 2023 e nota MEF_RGS n. 21511 del 6 febbraio 2023), è stato richiesto di inviare il nuovo testo del provvedimento, tenendo conto delle richieste formulate dallo stesso MEF e dalle Regioni nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 febbraio 2023;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. DAR n. 5419 del 16 febbraio 2023, con la quale la Conferenza Unificata è stata convocata, in seduta ordinaria, per il 22 febbraio 2023, con all'ordine del giorno l'intesa sullo schema del presente decreto, successivamente rinviata al giorno 2 marzo 2023, con nota DAR n. 5779 del 21 febbraio 2023;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. DAR n. 6098 del 24 febbraio 2023, con la quale sono state evidenziate ulteriori segnalazioni formulate dalle Regioni e la conseguente richiesta di espressione di relativo parere ed eventuale riformulazione dello schema del presente decreto in ordine alle seguenti discipline:

- termine non perentorio di trasmissione degli elenchi dei beneficiari delle borse di studio da parte delle Regioni;

- erogazione progressiva delle risorse senza attendere il completo invio dei citati elenchi da parte di tutte le Regioni;

Considerato che lo schema di decreto trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito con nota n. 18573 del 14 febbraio 2023 già comprendeva la disciplina coerente con le richieste formulate in sede di riunione tecnica del 2 febbraio 2023 relativamente alle seguenti osservazioni, rispettivamente, del MEF e delle Regioni:

- esigenza di inserire nelle premesse dello schema di decreto e nel dispositivo il riferimento allo stanziamento del capitolo 1527/1 "nel conto dei residui per l'anno 2023";

- esigenza di ridurre l'importo minimo della borsa di studio da euro 200,00 a euro 150,00;

Considerato, altresì, che lo schema di decreto originariamente trasmesso già conteneva la previsione di modalità di erogazione progressiva delle borse di studio sulla base degli elenchi via via inviati dalle Regioni, in analogia a quanto successivamente richiesto dalle Regioni; e alla prassi osservata in passato;

Ravvisata l'esigenza di aderire all'ulteriore richiesta delle Regioni relativamente alla natura non perentoria del termine di presentazione degli elenchi dei beneficiari sostituendo, all'articolo 4, comma 3, la locuzione "termine ultimo del 30 giugno" con "termine del 30 giugno" ammettendo che, come ritualmente avvenuto in passato, tale termine possa essere soggetto a proroghe per specifiche esigenze espresse dalle singole Regioni;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Preso atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 2 marzo 2023,

DECRETA