Decreto M.I.M. 17.03.2023, n. 51
1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 112/2022.
3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 112/2022.
4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all'OM 112/2022 e dunque:
a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;
b) i soggetti di cui al comma 4 dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24.
6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.