Decreto M.I.M. 17.03.2023, n. 51
1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 112/2022.
3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 112/2022.
4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla corrispondente tabella A/7 allegata all'OM 112/2022 e dunque:
a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;
b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24.
6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti di sostegno.