IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 17.03.2023, n. 51

Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

3. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l'accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

4. Gli aspiranti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.

5. Le funzioni telematiche per l'apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 12 aprile 2023 (h. 9,00) ed il 27 aprile 2023 (h. 14,00), secondo le modalità descritte ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente attraverso il sistema informativo - comunque entro il giorno 4 luglio 2023 - il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità sopra descritte tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023.

6. Non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell'elenco aggiuntivo di una diversa provincia.