Decreto M.I.M. 17.03.2023, n. 51
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 112/2022.
2. All'atto della ricostituzione delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto, gli elenchi aggiuntivi cesseranno di avere efficacia ed i soggetti di cui al presente decreto presenteranno domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle corrispondenti graduatorie di istituto.
3. Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.