Decreto M.I.M. 17.03.2023, n. 51
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze";
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, recante "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione" e, in particolare, gli articoli 46, 47, 48, 49 che disciplinano i "corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne ed elementari";
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 46, con particolare riferimento agli articoli 1 e 2, che ha introdotto la statizzazione delle sezioni di "scuola materna" e delle classi di "scuola elementare" gestite dall'Opera Nazionale Montessori;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 8, comma l;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 31 marzo 2022 n. 333, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2021/22 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" (di seguito, OM 112/2022);
Vista la Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e l'Opera Nazionale Montessori stipulata in data 7 ottobre 2022;
Attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 112/2022, specifiche disposizioni per l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto e per garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno;
Rilevato che gli elenchi aggiuntivi rivestono carattere transitorio, essendo costituiti, esclusivamente, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto;
Preso atto che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, dunque, nelle correlate graduatorie di istituto costituite per effetto di quanto disposto dall'OM 112/2022; e che tali elenchi, pubblicati nelle more della ricostituzione delle graduatorie, in ogni caso non producono effetto sui contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno scolastico di riferimento;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 3 marzo 2023;
Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 97 del 7 marzo 2023;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 1, comma 1, in quanto la stessa non può trovare applicazione nel presente decreto poiché le indicazioni richieste in merito ai titoli esteri sono presenti all'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'OM 112/2022;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 4, comma 4, in quanto trattasi di indicazioni che esulano dallo specifico ambito di pertinenza del presente decreto e attengono alla disciplina dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato;
Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 2 marzo 2023;
DECRETA