Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.03.2023, n. 43
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) alla lettera d), dopo le parole: «l'unità di livello dirigenziale» la parola «non» è soppressa;
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) «Aree»: unità organizzative di livello dirigenziale;
g-ter) «Segreteria tecnica»: unità organizzativa di livello non dirigenziale»;
b) all'art. 4:
1) al comma 1, le parole: «dall'art. 5, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5-bis»;
2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L'Ufficio è coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attività istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis. L'incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorità. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile;
4-bis. La Segreteria tecnica, quale unità organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di:
a) affari giuridici e legislativi;
b) relazioni istituzionali;
c) relazioni internazionali e con l'Unione europea;
d) stampa e comunicazione;
4-ter. Il personale della Segreteria tecnica è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità ed è assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante;
4-quater. L'Area attività istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunità, alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;
4-quinquies. L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di:
a) risorse umane e relazioni sindacali;
b) trattamento economico e previdenziale;
c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile;
d) contratti e convenzioni;
e) formazione del personale dell'Ufficio.»;
c) all'art. 5:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni:
a) attuazione, mediante le articolazioni interne, degli obiettivi e dei programmi delineati dal Garante nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3 della legge;
b) gestione delle risorse umane ed economiche-finanziarie;
c) informazione completa e tempestiva al Garante sulla complessiva attività;
d) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate;
e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei revisori.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le aree esercitano i compiti ad esse attribuiti mediante:
a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati;
b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ad esse delegati;
c) la rendicontazione della gestione delle risorse economiche assegnate;
d) la tempestiva informazione interna, anche attraverso strumenti informatici e telematici, sull'attività di competenza e la predisposizione di una relazione di sintesi sulle attività svolte;
e) la formulazione di proposte e pareri al Coordinatore dell'ufficio.»;
3) il comma 4 è abrogato;
d) all'art. 7, comma 2, le parole: «si riunisce» sono sostituite dalle seguenti: «é convocata» e la parola: «convocazione» è sostituita dalla seguente: «iniziativa»;
e) all'art. 11, comma 3, le parole: «può essere delegata» sono sostituite dalle seguenti: «é attribuita»;
f) all'art. 13:
1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2) il comma 4 è abrogato;
g) all'art. 19, comma 1, la parola: «Garante» è sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»;
h) all'art. 21, comma 3, le parole: «dal Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «dal Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali»;
i) all'art. 22, al comma 1, le parole: «Il Garante o, per sua delega, il Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali»;
l) all'art. 23, comma 1, le parole: «Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali»;
m) all'art. 25, comma 2, le parole: «delegato all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «titolare dell'esercizio»;
n) all'art. 30, comma 6, la parola: «Garante» è sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»;
o) all'art. 31:
1) al comma 1, la parola: «Garante» è sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»;
2) al comma 2, dopo le parole: «può provvedere il Coordinatore dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali»;
3) al comma 5, le parole: «Il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali».