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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.03.2023, n. 43

Regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 21.04.2023, n. 94)

Formula iniziale

Vigente al: 06.05.2023

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 15-ter, comma 1, lettere a) e b);

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante: «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio nonché la gestione delle spese;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, recante: «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, adottato ai sensi del predetto articolo 15-ter, comma 1, lettera b);

Considerato che il predetto articolo 15-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto alle dipendenze dell'Autorità garante nonché introdotto l'articolo 5-bis nella legge 12 luglio 2011, n. 112, il quale prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Ritenuto di dover adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 15-ter del citato decreto-legge n. 36 del 2022, l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1662/2022, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 242/2023 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Adotta

il seguente regolamento: