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Decreto legislativo 31.03.2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (G.U. 31.03.2023, n. 77)

Libro III - Dell'appalto nei settori speciali

Parte II - Delle procedure di scelta del contraente

Art. 156 - Procedura ristretta

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un'offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.