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Ordinanza M.I.M. 01.03.2023, n. 38

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2023/2024.

Art. 10 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, all'Ufficio scolastico regionale competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 17 aprile 2023.

2. L'Ufficio scolastico regionale, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale, entro il 12 maggio 2023 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del CCNI 2022, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 5 maggio 2023.

4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 22 maggio 2023, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 - tabella A - A2 - lettera A) - del CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso. La predisposizione, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica - così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie - e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.