IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I.M. 01.03.2023, n. 38

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2023/2024.

Art. 5 - Rettifiche, revoche e rinunce

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 22 maggio 2023.

3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.