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Ordinanza M.I.M. 01.03.2023, n. 38

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2023/2024.

Art. 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi. Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affissa all'albo on line dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.

3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, alla competente ragioneria territoriale dello stato.

4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.

5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 10 giugno 2023 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragioneria territoriale dello stato.

6. Tutte le attività di comunicazione e trasmissione di cui ai precedenti commi devono essere svolte nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale.