Ordinanza M.I.M. 09.03.2023, n. 45
1. Per garantire la funzionalità della commissione/classe in tutto l'arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari. Il sostituto è unico per le due commissioni/classi, tranne casi di necessità che il presidente dovrà motivare.
2. Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna commissione/classe, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due commissioni/classi sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni/classi abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione/classe dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni:
a) se nell'anno scolastico 2022/2023 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.
4. Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente comunica le situazioni di incompatibilità:
- per i commissari interni, al dirigente/coordinatore, il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri di cui all'art. 13, e le trasmette all'USR;
- per i commissari esterni, all'USR che provvede in modo analogo sia per i commissari esterni che nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione.
Il presidente può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3, lettera b), nei confronti di commissari interni la cui nomina sia stata motivata da ineludibile necessità. Le sostituzioni sono disposte immediatamente.
5. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l'incarico rilasciano a loro volta le dichiarazioni di cui al comma 3.
6. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, in relazione alla modalità di predisposizione della traccia della seconda prova scritta, tutti i docenti coinvolti nella procedura dichiarano obbligatoriamente per iscritto:
a) se nell'anno scolastico corrente abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;
b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.
Nei casi di dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali. Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della commissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della commissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità.
7. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina:
a) l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine
dello svolgimento del colloquio;
b) le domande di ammissione all'esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l'attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
c) le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e la documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito;
d) la copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 11, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
e) il documento del consiglio di classe di cui all'art. 10;
f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017;
g) l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017;
h) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione;
i) l'eventuale dettagliata relazione per le classi o per gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del titolo conclusivo dell'Istruzione secondaria di secondo grado.
8. Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
a) qualora rilevi irregolarità che appaiano prima facie insanabili, prevede che i candidati sostengano le prove d'esame con riserva, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio scolastico regionale. La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell'ambito della sessione d'esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale;
b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;
c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
9. In sede di riunione preliminare, la commissione/classe definisce, altresì:
a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
b) le modalità di conduzione del colloquio;
c) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti;
d) i criteri per l'attribuzione della lode.
10. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.