Ordinanza M.I.M. 09.03.2023, n. 45
1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di cui all'articolo 28 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
2. Il punteggio finale è riportato, a cura della commissione/classe, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac techno: punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.