Ordinanza M.I.M. 09.03.2023, n. 45
1. All'atto dell'iscrizione all'esame le istituzioni scolastiche richiedono il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni.
2. I candidati esterni effettuano il pagamento della tassa erariale per esami al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.
3. Il versamento dell'eventuale contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il pagamento del predetto contributo da parte dei candidati esterni deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente USR. Il contributo è restituito, su istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve comunque essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.