CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte I - Parte comune
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) i rappresentanti territoriali anche di livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001.
3. La disciplina di cui al comma 2, lettera b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa le materie indicate dall'art. 25 e dall'art. 50 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL.
6. Il presente articolo abroga l'art. 7 del CCNL 9 marzo 2020.