CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte I - Parte comune
Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
Capo II - Disposizioni comuni su istituti economici
1. La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della performance individuale, è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della stessa conseguiti da dirigenti e professionisti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa, sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5. Tra i criteri di differenziazione, oltre agli esiti della valutazione di performance individuale, può altresì tenersi conto della natura più o meno sfidante degli obiettivi assegnati.
3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, ai dirigenti e professionisti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.
4. La misura percentuale di cui al comma 3 è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa sui criteri per la determinazione della retribuzione di risultato.
5. In sede di contrattazione collettiva integrativa è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti e professionisti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.
6. Il presente articolo abroga l'art. 28 del CCNL 9 marzo 2020.