CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte I - Parte comune
Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
Capo II - Disposizioni comuni su istituti economici
1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 25 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera h) e all'art. 50 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera p) misure di welfare integrativo in favore del personale di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), comma 1 del presente contratto, tra i quali, a titolo esemplificativo:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
f) altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra le quali l'art. 75 del CCNL Area VI del 1° agosto 2006, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art. 29 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia), all'art. 32 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia), all'art. 54 (Fondo dell'Area dei professionisti), all'art. 61 (Fondo dell'Area medica) e all'art. 67 (Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale).
3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera e) potrà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico delle amministrazioni, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2.