CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte I - Parte comune
Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
Capo II - Disposizioni comuni su istituti economici
1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, nei confronti dei dipendenti degli uffici territoriali della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l'indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità previste nei precedenti CCNL.
2. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 4, per tale personale ivi contemplato nella struttura della retribuzione è confermata la voce retributiva «indennità di bilinguismo».
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la misura economica dell'indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in euro 260,00 mensili per dodici mensilità.
4. Per i dipendenti degli uffici territoriali della Regione Valle d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.