CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte I - Parte comune
Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
Capo II - Disposizioni comuni su istituti economici
1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli articoli 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105 del CCNL 9 marzo 2020 con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di altri compensi previsti da disposizioni di legge.
2. Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b), sono definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli articoli 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105 del CCNL 9 marzo 2020.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa è definita altresì la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b) erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.
4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2019, la percentuale di cui al comma 1, lettera b) è applicata al valore medio nell'anno 2018 delle voci retributive corrisposte a carico delle risorse del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli articoli 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105 del CCNL 9 marzo 2020, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
6. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.
7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione collettiva integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.
8. Il presente articolo abroga l'art. 32 del CCNL 9 marzo 2020.