CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte II - Sezione dirigenti
Titolo II - Relazioni sindacali
1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:
a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;
b) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia) del CCNL 9 marzo 2020, e quota destinata al welfare integrativo di cui all'art. 20 (Welfare integrativo);
c) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresì definite le misure percentuali di cui all'art. 19 (Differenziazione della retribuzione di risultato), commi 2 e 5;
d) la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in materia;
e) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina vigente, nonché nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
f) i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che realizzi un'invenzione industriale, secondo la disciplina vigente;
g) i criteri generali per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 33, comma 9 del CCNL Area VI 1° agosto 2006;
h) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica finalità e di quanto destinato ai sensi dell'art. 20 (Welfare integrativo);
i) i criteri e i limiti per la corresponsione degli incentivi economici alla mobilità territoriale, di cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilità territoriale) del CCNL 9 marzo 2020 e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo;
j) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 54 (Clausola di salvaguardia economica) del CCNL 9 marzo 2020, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa da tale articolo;
k) la definizione di quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa dall'art. 22 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale).
2. La materia a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 4, è quella di cui al comma 1, lettera a).
3. Le materie a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k).
4. Il presente articolo abroga l'art. 44 del CCNL 9 marzo 2020.