CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte II - Sezione dirigenti
Titolo III - Disposizioni su istituti normativi ed economici
1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim.
2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento.
3. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Nel caso in cui l'incarico di sostituzione sia riferito a sede ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'incarico principale, la percentuale massima è elevabile fino al 40%.
4. La contrattazione collettiva integrativa, nel definire le percentuali di cui al comma 3, terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.
5. Il presente articolo abroga l'art. 61 del CCNL Area I 21 aprile 2006, l'art. 62 del CCNL Area VI 1° agosto 2006, l'art. 61 del CCNL CNEL 19 gennaio 2007, l'art. 58 del CCNL ENAC 30 maggio 2007 come modificato dall'art. 16, comma 3, del CCNL ENAC 4 agosto 2010.