CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte II - Sezione dirigenti
Titolo IV - Trattamento economico
Capo I - Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 27 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 27 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero, a totale carico degli interessati, dei contributi non versati.
4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.