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CCNL A.Ra.N. 16.11.2023

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali Triennio 2019 - 2021. (G.U. 05.12.2023, n. 284)

Parte II - Sezione dirigenti

Titolo IV - Trattamento economico

Capo I - Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia

Art. 29 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia di cui all'art. 48 del CCNL 9 marzo 2020, è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a decorrere dal 1° gennaio 2020, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 27 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 4, per gli anni 2019 e 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia è stabilmente incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata tabella 1 da applicare al monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di prima fascia. Il predetto incremento ricomprende quelli di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 27 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nel limite delle risorse ivi stanziate, e, per le amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.

5. È confermato, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 48 del CCNL 9 marzo 2020.