CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte II - Sezione dirigenti
Titolo IV - Trattamento economico
Capo II - Trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia
1. Nell'ambito del «Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia» di cui all'art. 32 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia), la retribuzione di posizione è definita, presso ogni amministrazione, al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.
2. Le amministrazioni determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001. Le funzioni sono graduate tenendo conto di criteri generali connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione ed alla tipologia della posizione nell'organizzazione dell'amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità amministrative e gestionali derivanti dalla posizione, anche in considerazione delle esigenze di implementazione dei progetti e programmi di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. I criteri di cui al comma 2 sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 24 (Confronto: materie), comma 1, lettera a).
4. In base alle risultanze della graduazione le amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto della medesima, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'art. 33 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali).