CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte II - Sezione dirigenti
Titolo V - Disposizioni speciali
Capo I - Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco
1. Ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con la legge n. 25/2022, ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, continua ad erogarsi l'indennità di esclusività del rapporto nelle misure previste dalla citata disposizione di legge, riportate nell'allegata tabella 3.
2. L'esperienza professionale/anzianità richiesta si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso Aziende od enti del Servizio sanitario nazionale con o senza soluzione di continuità.