CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte II - Sezione dirigenti
Titolo V - Disposizioni speciali
Capo I - Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco
1. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa definita, per i dirigenti di cui al presente capo, dall'art. 63 del CCNL 9 marzo 2020 è incrementato nelle misure e con le decorrenze di cui all'allegata tabella 4.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa è rideterminato nelle misure di cui all'allegata tabella 5.
3. All'art. 63 del CCNL 3 settembre 2020, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
«1-bis. A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, lettera b) e c), in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di valutazione positiva da parte dei competenti organismi, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione.»
4. In caso di conferimento di incarico di livello superiore, il differenziale individuale di retribuzione di posizione di cui all'art. 63, comma 4, del CCNL 9 marzo 2020, corrisposto a carico del fondo di cui all'art. 68 del CCNL 9 marzo 2020 è ridotto del 30%.