CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte II - Sezione dirigenti
Titolo V - Disposizioni speciali
Capo I - Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 40 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 40 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
3. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.