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CCNL A.Ra.N. 16.11.2023

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali Triennio 2019 - 2021. (G.U. 05.12.2023, n. 284)

Parte II - Sezione dirigenti

Titolo V - Disposizioni speciali

Capo I - Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco

Art. 42 - Incremento del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari

1. Il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL 9 marzo 2020 è stabilmente incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a decorrere dal 1° gennaio 2020, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 40 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa), comma 1, per gli anni 2019 e 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di un importo pari all'1,44% del monte salari 2018, che ricomprende gli incrementi di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti ai sensi dell'art. 40 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa).

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nel limite delle risorse ivi stanziate, e, per le amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.

5. È confermato, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 68 del CCNL 9 marzo 2020. E' altresì confermato l'art. 69 del medesimo CCNL.