CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte II - Sezione dirigenti
Titolo V - Disposizioni speciali
Capo II - Disposizioni speciali per i dirigenti ENAC
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti ENAC, definito dall'art. 78, comma 3 del CCNL 9 marzo 2020 nella misura di euro 66.552,01 è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:
dal 1° gennaio 2019 di euro 80,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 120,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2021 in euro 194,00.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.
3. A seguito dell'applicazione del comma 1, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti ENAC è rideterminato in euro 69.074,01.
4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dall'art. 78, comma 4 del CCNL 9 marzo 2020, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:
dal 1° gennaio 2019 di euro 50,00;
rideterminato dal 1° gennaio 2020 in euro 80,00.
5. A seguito dell'applicazione del comma 4, i nuovi valori minimo e massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti ENAC sono rideterminati rispettivamente in euro 15.738,26 ed in euro 47.758,26 annui lordi per tredici mensilità.
6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.