CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte II - Sezione dirigenti
Titolo V - Disposizioni speciali
Capo II - Disposizioni speciali per i dirigenti ENAC
1. Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 80 del CCNL 9 marzo 2020 è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a decorrere dal 1° gennaio 2020, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 44 (Incrementi del trattamento economico fisso), comma 4, per gli anni 2019 e 2020.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di un importo pari all'1,82% del monte salari 2018, che ricomprende gli incrementi di cui al comma 1.
3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 44 (Incrementi del trattamento economico fisso) comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico del bilancio dell'ente.
5. È confermato, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 80 del CCNL 9 marzo 2020.