CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte III - Sezione professionisti
Titolo II - Relazioni sindacali
1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa i criteri generali per:
a) la ripartizione del fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 89 (Fondo dell'Area dei professionisti) del CCNL 9 marzo 2020 fra le varie finalità di utilizzo;
b) la ripartizione del fondo dell'area medica di cui all'art. 97 (Fondo dell'Area medica) del CCNL 9 marzo 2020 fra le varie finalità di utilizzo;
c) la ripartizione del fondo dei professionisti dell'ENAC di cui all'art. 105 (Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale) del CCNL 9 marzo 2020 fra le varie finalità di utilizzo;
d) l'attribuzione delle indennità di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel Comparto del personale degli enti pubblici non economici dell'11 ottobre 1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del CCNL Area VI 1° agosto 2006;
e) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area dei professionisti;
f) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area medica;
g) la definizione delle ulteriori iniziative ed interventi, correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell'area medica;
h) la destinazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 all'incentivazione delle prestazioni del personale dell'area dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attività;
i) l'eventuale rivalutazione degli importi dell'indennità di specificità medica e della componente fissa della retribuzione di posizione dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del comparto enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8 gennaio 2003, con oneri a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 97 (Fondo dell'area medica) del CCNL 9 marzo 2020;
j) l'eventuale rivalutazione degli importi massimi della retribuzione di posizione del personale dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNL del comparto enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8 gennaio 2003, con oneri a carico del Fondo di cui all'art. 97 (Fondo dell'area medica) del CCNL 9 marzo 2020;
k) l'utilizzo delle risorse destinate a servizi sociali a favore del personale dell'area dei professionisti e dell'area medica per il rimborso, anche in misura parziale, degli oneri sostenuti dagli interessati per l'ulteriore copertura assicurativa, oltre quella già definita dall'amministrazione, con oneri a proprio carico sostenuti sulla base delle vigenti disposizioni di legge - tra cui l'art. 10 della legge n. 24/2017 - nonché di contratto collettivo nazionale;
l) la destinazione di risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti al rimborso della quota annuale di iscrizione agli albi professionali, secondo la disciplina dell'art. 106 (Iscrizione agli albi professionali) del CCNL 9 marzo 2020;
m) la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lettera b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel Comparto del personale degli enti pubblici non economici dell'11 ottobre 1996 - di un'unica indennità di funzione professionale, secondo la disciplina dell'art. 101, comma 3 del CCNL Area VI 1° agosto 2006;
n) la corresponsione degli incentivi economici alla mobilità territoriale, di cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilità territoriale) del CCNL 9 marzo 2020 e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo;
o) la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, con le modalità, alle condizioni e nei limiti ivi previsti;
p) l'attivazione dei piani di welfare integrativo nei limiti delle risorse già destinate a tali finalità e di quanto destinato ai sensi dell'art. 20 (Welfare integrativo);
q) le eventuali revisioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente, della disciplina in materia di attività libero-professionale medica per il personale di cui al Titolo III, Capo II della presente sezione, anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge n. 69/2021.
r) la definizione della misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL comparto enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8 gennaio 2003;
s) la definizione di quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa dall'art. 22 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale).
2. La materia a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 4 è quella di cui al comma 1, lettera q). Alle restanti materie di cui al medesimo comma 1 si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 5.
3. Il presente articolo abroga l'art. 84 del CCNL 9 marzo 2020.