CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte III - Sezione professionisti
Titolo III - Disposizioni speciali
Capo I - Area dei professionisti
1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'Area dei professionisti, come stabiliti dall'art. 87, comma 3 del CCNL 9 marzo 2020 e dalla tabella 3 allegata al CCNL 9 marzo 2020, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 6, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 7.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.
4. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale, nei valori definiti ai sensi dell'art. 89, comma 2, del CCNL 9 marzo 2020, corrisposte a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 54 (Fondo dell'Area dei professionisti), sono incrementate come di seguito indicato:
a decorrere dal 1° gennaio 2019 di euro 260,00 annui lordi, da corrispondersi per dodici mensilità;
a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento di cui al primo alinea è rideterminato in euro 1.040,00 annui lordi, da corrispondersi per dodici mensilità.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista.