CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte III - Sezione professionisti
Titolo III - Disposizioni speciali
Capo I - Area dei professionisti
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 52 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Gli effetti di cui al presente comma si producono con riferimento alle sole voci utili ai medesimi effetti, in base alle norme vigenti in materia.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 52 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
3. Sono confermati l'art. 98, comma 3 e l'art. 99, comma 3, del CCNL Area VI 1° agosto 2006.