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CCNL A.Ra.N. 16.11.2023

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali Triennio 2019 - 2021. (G.U. 05.12.2023, n. 284)

Parte III - Sezione professionisti

Titolo III - Disposizioni speciali

Capo I - Area dei professionisti

Art. 54 - Fondo dell'Area dei professionisti

1. Il Fondo dell'Area dei professionisti di cui all'art. 89 del CCNL 9 marzo 2020 è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a decorrere dal 1° gennaio 2020, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi di cui all'art. 52 (Incrementi del trattamento fisso), comma 4, per gli anni 2019 e 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo di cui al comma 1, è incrementato del 2,23%, calcolato sul monte salari anno 2018 relativo all'Area dei professionisti, che ricomprende gli incrementi di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono anche al finanziamento degli incrementi, di cui dell'art. 52 (Incrementi del trattamento fisso), comma 4.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.

5. E' confermata la disciplina del Fondo dell'Area dei professionisti contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente Capo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.