CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte III - Sezione professionisti
Titolo III - Disposizioni speciali
Capo II - Area medica
1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'area medica, come stabiliti dall'art. 95, comma 3, del CCNL 9 marzo 2020 e dalla tabella 6 allegata al CCNL 9 marzo 2020, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 8, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 9.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.
4. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici, nei valori definiti ai sensi dell'art. 97, comma 2, del CCNL 9 marzo 2020, corrisposte a carico del fondo di cui art. 61 (Fondo dell'Area medica), sono incrementate, a decorrere come di seguito indicato:
a decorrere dal 1° gennaio 2020 di euro 585,00 annui lordi;
a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'incremento di cui al primo alinea è rideterminato in euro 975,00 annui lordi.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista dell'area medica.