CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte III - Sezione professionisti
Titolo III - Disposizioni speciali
Capo II - Area medica
1. Il Fondo dell'Area medica di cui all'art. 97 del CCNL 9 marzo 2020 è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a decorrere dal 1° gennaio 2021, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi di cui all'art. 59 (Incrementi del trattamento fisso), comma 4, per gli anni 2020 e 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo di cui al comma 1, è incrementato del 2,06%, calcolato sul monte salari anno 2018 relativo alla medesima Area medica, che ricomprende gli incrementi di cui al comma 1.
3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono anche al finanziamento degli incrementi, decorrenti dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 59 (Incrementi del trattamento fisso), comma 4.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.
5. È confermata la disciplina del Fondo dell'Area medica contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.