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CCNL A.Ra.N. 16.11.2023

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali Triennio 2019 - 2021. (G.U. 05.12.2023, n. 284)

Parte III - Sezione professionisti

Titolo III - Disposizioni speciali

Capo II - Area medica

Art. 62 - Ulteriori linee guida generali in materia di formazione

1. Per i professionisti dell'area medica la formazione e l'aggiornamento professionale assumono particolare rilevanza quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacità ed attitudini personali e come supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate.

2. Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi ai professionisti dell'area medica secondo i principi e le regole che disciplinano la formazione continua nel Servizio sanitario nazionale.

3. Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico, i professionisti dell'area medica di cui al presente Capo possono richiedere il comando finalizzato, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti od altri organismi di ricerca nazionali od internazionali, che abbiano dato il loro assenso, secondo la disciplina stabilita dalle amministrazioni, sulla base dei principi che regolano tale istituto. Esso è autorizzato dalle amministrazioni, non può comunque superare due anni nel quinquennio e, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio ad ogni effetto, per la sua durata non competono gli assegni relativi al rapporto di lavoro. Nel caso in cui il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, le amministrazioni possono autorizzare il comando finalizzato stabilendo se ed in quale misura e per quale durata competono lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione, con esclusione comunque delle quote retributive collegate all'effettiva presenza in servizio e della retribuzione di risultato.

4. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dagli interessati, nonché partecipazione a convegni, congressi o perfezionamenti o specializzazioni facoltativi, connessi con l'attività di servizio ed effettuati con l'utilizzo delle ore riservate all'aggiornamento ai sensi dell'art. 3 del CCNL 14 aprile 1997, senza oneri per le amministrazioni. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'amministrazione é, in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio.

5. La partecipazione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari all'attività didattica di docenza si realizza nelle aree di applicazione definite da ciascuna amministrazione.

6. Il presente articolo abroga l'art. 98 del CCNL 9 marzo 2020.