CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte III - Sezione professionisti
Titolo III - Disposizioni speciali
Capo II - Area medica
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del presente Capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 1 (Campo di applicazione), comma 11, e non abrogate o disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL applicabili a tale personale.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono confermati, ai sensi del comma 1:
a) l'art. 3 del CCNL integrativo relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici dell'8 gennaio 2003, anche con riferimento alle indennità previste per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall'art. 33, comma 1, lettere c) e d), dall'art. 34, comma 1, lettera a) e b) e dall'art. 35, comma 1, lettera b) del CCNL 10 luglio 1997, alle iniziative ed interventi, anche correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell'area medica, alla rivalutazione dei valori della retribuzione di posizione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui all'art. 31 dello stesso CCNL 10 luglio 1997;
b) l'art. 8 del CCNL del 14 aprile 1997, attuativo dell'art. 94, comma 1, del CCNL relativo all'Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici dell'11 ottobre 1996.
3. Il presente articolo abroga l'art. 100 del CCNL 9 marzo 2020.