CCNL A.Ra.N. 16.11.2023
Parte III - Sezione professionisti
Titolo III - Disposizioni speciali
Capo III - Professionisti ENAC
1. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 103, comma 3, del CCNL 9 marzo 2020 e alla tabella 9 allegata al CCNL 9 marzo 2020, relativi ai professionisti di prima qualifica, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella 10, con le decorrenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 11.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista.