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Delibera Consiglio dei Ministri 16.11.2023

Autorizzazione all'invio alle commissioni parlamentari dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 01.12.2023, n. 281)

Formula iniziale

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella riunione del 16 novembre 2023

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l'art. 3, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 11, comma 5;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'art. 24, comma 6-bis;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Preso atto:

della mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante «Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99», espressa nella seduta del 9 novembre 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il voto contrario delle regioni Puglia e Campania (Rep. atti n. 270/CSR del 9 novembre 2023);

che nel corso della medesima seduta tutte le parti hanno concordato sulla necessità di non attendere il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vista l'urgenza del provvedimento e tenuto conto della condivisione espressa tecnicamente da tutte le regioni;

della rinuncia al decorso del termine condiviso all'unanimità da tutte le Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ivi comprese la regione Puglia e la regione Campania;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le motivazioni di cui in premessa, considerata l'urgenza dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessa alla scadenza del milestone PNRR di dicembre 2023 e la necessità di definire il programma triennale delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, al fine di garantire il supporto e il potenziamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di prendere atto della motivata rinuncia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai termini previsti nel citato comma in ragione dell'accoglimento di tutte le richieste regionali avanzate sotto il profilo tecnico e di autorizzare l'invio alle commissioni parlamentari per il parere previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante «Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99» - PNRR-M4C1 Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)», secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato - Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, comma 6;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 111 del 17 ottobre 2023;

Considerato di accogliere il rilievo del Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito alla opportunità di precisare che la destinazione delle risorse del primo triennio è da considerare in interazione con gli specifici finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, se pure inserendolo in generale per gli indirizzi di programmazione triennale, considerando le varie tipologie di investimenti oggetto delle risorse acquisite dalle Fondazioni ITS Academy appunto con il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerata altresì l'opportunità di accogliere la modifica richiesta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in chiave di rilancio dell'intera filiera della formazione tecnica e professionale, al fine di ampliare il valore dato all'alta formazione tecnica e professionale;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'8 novembre 2023, nel corso del quale le regioni hanno espresso avviso tecnico favorevole alla conclusione dell'intesa;

Considerata la successiva mancata intesa all'esito dell'incontro politico in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 novembre 2023 (Repertorio Atti n. 270/CSR), per il voto contrario delle Regioni Puglia e Campania e, dunque, per la mancata unanimità, necessaria ai fini del raggiungimento dell'intesa;

Considerata l'urgenza del provvedimento, motivata dalla prossima scadenza al 31 dicembre 2023 dell'obiettivo del PNRR, e, pertanto, la necessità di procedere senza attendere il decorso del termine di cui all'art. 3, comma 3, del sopracitato decreto legislativo n. 281/1997, finalizzato a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative per il raggiungimento di una possibile composizione degli interessi coinvolti;

Considerato peraltro che la richiesta di non attendere il decorso del termine di cui sopra è stata condivisa all'unanimità dalle regioni e dalle Province autonome, ivi comprese la regione Puglia e la regione Campania, in quanto il Ministero dell'istruzione e del merito ha già accolto tutte le richieste regionali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente il *******;

Considerata la necessità di definire il programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 99/2022, al fine di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Decreta:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto definisce il programma triennale di utilizzo delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per gli anni formativi 2024-2025; 2025-2026; 2026-2027, ed è in ogni caso valido anche per le successive annualità sino all'adozione di un nuovo decreto di analogo oggetto.

Art. 2 - Programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore

1. In coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge n. 99/2022 e della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, gli indirizzi di programmazione triennale delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari ad un totale nel triennio di euro 145.066.308,00, sono finalizzati a:

a) sostenere la realizzazione dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto;

b) favorire l'aumento del numero degli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy e garantire più alti standard di formazione terziaria professionalizzante;

c) realizzare laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

d) soddisfare i fabbisogni formativi altresì in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica;

e) adottare misure per promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;

f) costituire l'anagrafe nazionale degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy, implementare la banca dati nazionale e realizzare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione;

g) erogare borse di studio per sostenere i tirocini formativi di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), della legge n. 99/2022;

h) consolidare e potenziare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

i) aumentare la disponibilità di corsi, potenziare e ampliare la formazione professionalizzante con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali e colmare progressivamente il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro;

j) rilanciare l'intera filiera della formazione tecnica e professionale per offrire ai giovani prospettive concrete di realizzazione lavorativa e umana, contribuendo in modo significativo a ridurre la dispersione di risorse e talenti;

k) sostenere attività per il supporto e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022.

Art. 3 - Indirizzi per le programmazioni regionali dell'offerta formativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 99/2022, e dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, nel rispetto delle competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, ciascuna regione tiene conto dei seguenti obiettivi:

a) il consolidamento e il potenziamento quali-quantitativo dell'offerta formativa erogata dalle Fondazioni ITS Academy che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191;

b) la razionalizzazione del numero delle Fondazioni presenti sul territorio, al fine di evitare la proliferazione di micro-fondazioni e potenziare l'offerta formativa secondo quanto previsto dalla lettera a);

c) il soddisfacimento dei fabbisogni del sistema imprese nel breve-medio periodo, anche attraverso strumenti di rilevazione delle difficoltà di reperimento delle figure professionali, con particolare riferimento a quelle maggiormente richieste sul mercato;

d) la promozione di specifiche azioni di promozione e di orientamento sull'intero territorio regionale, inclusi gli interventi volti al recupero della dispersione universitaria, in funzione dell'aumento degli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy.

Art. 4 - Clausola di salvaguardia

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 5 - Disposizioni finanziarie e modalità di erogazione delle risorse

1. Fatto salvo quanto previsto dall'attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge n. 99/2022, le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 99/2022, pari a euro 48.355.436,00 annui, sono ripartite annualmente, con più decreti del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore, a valere sul «Fondo per l'istruzione tecnologica superiore», capitolo 1465/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.