Decreto M.I.M. 15.11.2023
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, il presente decreto definisce i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, il presente decreto definisce altresì i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.
3. Le intese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno carattere permanente.