Decreto M.I.M. 15.11.2023
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale. Gli ITS Academy possono fare riferimento ad un'area tecnologica a condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area.
2. In deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, gli ITS Academy possono essere autorizzati a fare riferimento a una delle aree tecnologiche definite a livello nazionale anche se nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana sono già presenti altri ITS Academy operanti nella medesima area in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:
a) popolazione residente nel territorio provinciale o della città metropolitana non inferiore a ottocentomila abitanti;
b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'ITS Academy, emerse in sede di istruttoria regionale.