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Decreto M.I.M. 15.11.2023

Definizione dei criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Art. 3 - Condizioni per consentire l'operatività di un ITS Academy in più aree tecnologiche anche se nelle medesime aree operano altri ITS Academy situati nella medesima regione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella stessa regione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 99/2022, in deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, gli ITS Academy, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, possono essere autorizzati a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono già presenti altri ITS Academy operanti nella stessa area tecnologica in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:

a) elevato fabbisogno occupazionale di determinate figure di tecnici superiori che emerga dalle principali indagini ufficiali relative al mercato del lavoro, ivi compresi i bollettini del Sistema informativo Excelsior, realizzati da Unioncamere e dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), le analisi elaborate sulla base delle statistiche prodotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) attraverso la rilevazione continua sulle forze di lavoro, le ricerche svolte da enti di ricerca pubblici e privati di rilevanza regionale, oppure concrete possibilità di investimenti produttivi da parte di determinate aziende per specifiche filiere produttive;

b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'ITS Academy, emerse in sede di istruttoria regionale;

c) impegno a incrementare prima dell'accreditamento la consistenza patrimoniale della Fondazione ITS Academy per ogni area tecnologica ulteriore rispetto a quella primaria di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto 17 maggio 2023, n. 89, relativo allo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy, e dall'art. 6 del decreto 4 ottobre 2023, n. 191.