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Decreto M.I.M. 15.11.2023

Definizione dei criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Art. 4 - Modalità e procedure di deroga per l'afferenza di un ITS Academy ad una o più aree tecnologiche

1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, l'ITS Academy interessato presenta richiesta alla regione di riferimento, allegando le rispettive documentazioni a supporto. La regione, previa istruttoria e valutazione positiva della domanda, la trasmette al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. La relazione istruttoria della regione dimostra la contestuale sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, evidenziando, in particolare, con riferimento alle esigenze della filiera produttiva dell'ITS Academy e ai rapporti con l'offerta formativa regionale:

a) la struttura e la dimensione dell'ITS Academy richiedente nell'ambito dell'area primaria di riferimento e delle altre eventuali aree in cui opera, rappresentata in termini di un congruo numero di percorsi, iscritti e diplomati nell'ultimo triennio formativo;

b) che le esigenze della filiera produttiva non possano essere efficacemente soddisfatte dagli ITS Academy già operanti nelle aree tecnologiche interessate, nemmeno attraverso l'apertura di nuove sedi distaccate.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'esame della richiesta dell'ITS Academy e della relazione istruttoria regionale, trasmettendo, nei trenta giorni successivi alla ricezione, l'eventuale atto di assenso, che sancisce il raggiungimento dell'intesa. Nelle eventuali ipotesi di dissenso, il Ministero fornisce adeguata motivazione del provvedimento di diniego dell'intesa, valutando la piena sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, e 3, comma 2, del presente decreto, e tenuto conto delle evidenze emerse dalla relazione istruttoria regionale.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, per le fondazioni che, all'entrata in vigore del presente decreto, operano su un'area tecnologica cui facciano riferimento anche altre fondazioni operanti nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, e le fondazioni che operano su più di un'area tecnologica rispetto a quella di riferimento primaria, si applica quanto previsto dal presente decreto, fatti salvi il completamento dei percorsi formativi già avviati e/o dei percorsi formativi per i quali siano già stati pubblicati bandi e avvisi di finanziamento da parte delle Regioni competenti. Per le fondazioni di cui al precedente periodo, nell'ambito della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai fini del raggiungimento dell'intesa si tiene altresì conto:

a) degli investimenti effettuati dalle fondazioni con le risorse ricevute nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

b) dei risultati positivi conseguiti dalle medesime fondazioni nel triennio precedente nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi erogati dalle fondazioni interessate di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022.

5. Ad integrazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per le fondazioni ITS Academy che nell'ultimo triennio formativo abbiano operato negli ambiti di articolazione dell'area tecnologica Nuove tecnologie per il made in Italy, confluenti, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, nelle nuove aree tecnologiche come ivi definite, le richieste di operare su più aree tecnologiche in deroga alla condizione di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, sono trattate in via prioritaria rispetto a quelle delle altre fondazioni.