Decreto M.I.M. 15.11.2023
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, ai fini della stipula di intese che producono effetti dall'anno formativo 2024-2025.
2. In combinato disposto con quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le fondazioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, che si trovano al di fuori delle condizioni previste in via generale dalla predetta legge per l'operatività su un'area tecnologica a livello provinciale e/o su più aree tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate a continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191. Decorso tale termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le fondazioni di cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla propria area o su più aree tecnologiche previo raggiungimento dell'intesa, secondo quanto previsto dal presente decreto.
3. Le intese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno come riferimento le aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203.